Studio Legale DeFilippi & Associati

Legge 89/2001 sull'Equo Processo

LEGGE 24 MARZO 2001, N.89 sull’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Il testo integrale della Legge 24 marzo 2001, n.89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 il 3 aprile 2001.

La ratio della Legge è quella di predisporre dei mezzi interni di tutela, così come previsto dalla Convenzione europea ( artt.35-36-37 ) e come conseguenza dei numerosi moniti del Consiglio dei Ministri e delle condanne della Corte nei confronti dell’Italia nelle quali hanno sempre rilevato le eccessive condanne nei confronti del nostro paese per violazione dell’art.6.1. oltre la mancanza di un previo rimedio interno così come vorrebbe l’art.13 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà Fondamentali.

Il diritto al risarcimento del danno che il ricorrente potrebbe ottenere invocando la violazione dell’art.6.1. davanti alla Corte d’appello, comprende i danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero sia le spese sopportate per agire in giudizio sia le sofferenze fisiche che psichiche subite a causa dell’attesa estenuante di una soluzione alla controversia giudiziale procrastinata negli anni. La determinazione dell’entità del danno deve essere effettuata, ex art.2 della Legge 89, ai sensi dell’art.2056 c.c. connesso agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c. In ogni caso, va precisato, che non si tratta di risarcimento in senso proprio ma di “equa riparazione”.

LEGGE 24 MARZO 2001, N.89 sull’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Il testo integrale della Legge 24 marzo 2001, n.89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 il 3 aprile 2001.

La ratio della Legge è quella di predisporre dei mezzi interni di tutela, così come previsto dalla Convenzione europea ( artt.35-36-37 ) e come conseguenza dei numerosi moniti del Consiglio dei Ministri e delle condanne della Corte nei confronti dell’Italia nelle quali hanno sempre rilevato le eccessive condanne nei confronti del nostro paese per violazione dell’art.6.1. oltre la mancanza di un previo rimedio interno così come vorrebbe l’art.13 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà Fondamentali.

Il diritto al risarcimento del danno che il ricorrente potrebbe ottenere invocando la violazione dell’art.6.1. davanti alla Corte d’appello, comprende i danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero sia le spese sopportate per agire in giudizio sia le sofferenze fisiche che psichiche subite a causa dell’attesa estenuante di una soluzione alla controversia giudiziale procrastinata negli anni. La determinazione dell’entità del danno deve essere effettuata, ex art.2 della Legge 89, ai sensi dell’art.2056 c.c. connesso agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c. In ogni caso, va precisato, che non si tratta di risarcimento in senso proprio ma di “equa riparazione”.

Il ricorrente dovrà provare, per ottenere l’equa riparazione del danno patrimoniale subito, ex art.2056 c.c. richiamato dall’art.1223 c.c., sia il danno emergente che il lucro cessante in quanto ne siano la conseguenza immediata e diretta della durata eccessiva del procedimento. Al contrario, la Corte europea esigeva la prova del nesso di causalità soltanto per il danno materiale, decidendo sul danno morale secondo equità e sempre e comunque in caso di violazione del 6.1. ed in caso di richiesta da parte del ricorrente nei termini di cui al regolamento della Corte europea (art. 50 Reg.).

Il ricorrente, infatti, dovrà dimostrare, in primis la violazione dell’art.6.1 nel caso concreto, in secondo luogo dovrà anche dimostrare di essere stato danneggiato direttamente e personalmente. A carico del ricorrente sussiste, pertanto, un doppio onere processuale.

La legge Pinto, pertanto, pur essendo ispirata dall’art.6.1. C.E.D.U. non tiene in considerazione i parametri di risarcimento della Corte europea.

Pertanto, il contenuto del decreto della Corte di appello, in caso di accoglimento, dovrà determinare l’indennizzo a norma dell’articolo 2056 c.c., tenendo conto sia del danno emergente che del lucro cessante ai sensi dell’art.1223 c.c., quest’ultimo liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso ex art.2056, comma 2, c.c., con valutazione secondo equità se del caso ex art.1226 c.c. e procedendo alle opportune diminuzioni nell’ipotesi di concorso del danneggiato nella causazione del fatto ex art.1127 c.c.

Nella quantificazione del danno la giurisprudenza della Corte, invece, prevede che sia riparabile tutto il periodo di un processo civile che ha ecceduto il termine ragionevole e non solo la parte eccedente il termine suddetto, per un processo civile, penale, amministrativo o tributario.

La Corte per quantificare il risarcimento fa riferimento al criterio del “caso per caso” valutando le peculiari condizioni di ciascun processo. La Corte ha, altresì, determinato la eccessiva lunghezza di un processo in primo grado civile a partire da tre anni e tre mesi liquidando ben 11.000.000 di Lire ovvero ha liquidato circa quattro milioni per anno al ricorrente il cui processo eccedeva nella fattispecie il termine ragionevole non solo per il periodo eccedente come prevede la Legge Pinto di cui si dubita fortemente, nonostante le decisioni contrarie della Corte, costituisca rimedio interno effettivo data la forte discrasia rispetto ai criteri stabiliti dalla Corte europea.

Ciò comporta che il risarcimento previsto dalla Legge Pinto, da riformare totalmente, non sia sufficiente, costringendo il cittadino a rivolgersi in Cassazione e poi nuovamente a Strasburgo.

Pertanto, i criteri medi di riparazione della Corte europea variano da 2,5 milioni a 4 milioni per ciascun anno del processo i cui termini eccedano il termine ragionevole fissato genericamente a sua volta in circa quattro anni per tutti i gradi di processo.

Il danno non patrimoniale potrà, inoltre, essere riparato attraverso forme di pubblicità della dichiarazione di avvenuta violazione.

Sulla base della nuova legge, all’art.3, coloro che vorranno proporre ex novo un ricorso davanti ai giudici di Strasburgo dovranno prima presentare un ricorso davanti alla Corte d’Appello competente ex art.11 c.p.p. (vedasi Tabella). La Corte d’Appello deciderà in camera di consiglio ai sensi dell’art.737 e ss. c.p.c. nel termine di quattro mesi dalla data del deposito del ricorso. La Corte si pronuncerà con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.

Nella valutazione del caso l’art.2 della Legge 89/2001 indica espressamente gli elementi che il Giudice dovrà considerare, ovvero: la complessità del caso, nella quale rilevano l’importanza della vertenza, il numero delle parti, il numero dei testimoni, la complessità delle indagini necessarie nonché la quantità dei documenti da esaminare; il comportamento delle parti ossia il numero rilevante di richieste di meri rinvii durante il procedimento, assenza dei difensori alle udienze, riassunzione della causa davanti al giudice competente, dismissioni del mandato da parte dell’avvocato ovvero la palese volontà della parte di voler differire, senza palese motivo, la conclusione del procedimento; il comportamento del giudice del procedimento ovvero se il giudice ha disposto numerosi rinvii d’ufficio o ha ritardato il deposito della sentenza o in generale di qualsiasi provvedimento; il comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrere o comunque a contribuire alla definizione del procedimento.

Secondo quanto dispone l’art.3 della Legge 89/2001 è necessario presentare un vero e proprio ricorso tramite un legale allorquando il cittadino può ricorrere a Strasburgo senza di esso. La competenza spetta alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art.11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di appello competente, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

Si contesta il criterio seguito dal legislatore inerente la responsabilità dei magistrati dal momento che trattasi, in genere, di responsabilità oggettiva dello Stato davanti la Corte europea per violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali in cui la responsabilità del magistrato è comparata alla responsabilità dello Stato tranne eccezionali casi.

Il ricorso dovrà essere presentato nei confronti del Ministero di giustizia, se concerne un procedimento davanti al giudice ordinario; nei confronti del Ministero della difesa se concerne un procedimento davanti al giudice militare, nei confronti del Ministero delle finanze se concerne un procedimento davanti al giudice tributario, al Presidente del Consiglio dei ministri in tutti gli altri casi.

Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, al convenuto e tra la data di notificazione e la data di prima udienza dovrà intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

A breve termine dall’entrata in vigore della Legge 89/2001 la medesima ha già avuto numerose applicazioni.

Tuttavia si segnala un alto grado di sentenze sfavorevoli al ricorrente o comunque risarcimenti assolutamente inadeguati.

La Legge del 14.12.01 n.432 ha, successivamente, procrastinato l’entrata in vigore della L.89/2001 alla data del 18.04.2002. Per cui tutti i ricorsi presentati davanti la Corte europea di Strasburgo potranno essere riassunti entro e non oltre il 18.04.2002 nanti la Corte d’appello competente ex art.11 c.p.p.

Si segnala, infine, il pericolo per tutti coloro che non riassumeranno i processi nanti la Corte d’Appello, pendenti a Strasburgo, entro il 18 aprile 2002, salvo proroghe, di perdere il diritto di ottenere un qualsiasi indennizzo in quanto decadranno dal diritto di riassumere la causa ex art.2 della Legge Pinto davanti alla Corte d’Appello e Strasburgo dichiarerà il loro ricorso inammissibile.

Si suggerisce a tutti coloro che abbiano una causa in Italia da più di quattro anni dal suo inizio di ricorrere nanti la Corte d’Appello competente alla luce del nuovo Decreto legge 11.02.2002, N.28 che ha previsto l’esenzione del contributo unificato delle cause relative e che ha posto fine ad una delle più evidenti ingiustizie della Legge Pinto, la quale inizialmente prevedeva il pagamento delle spese di iscrizione, registrazione delle sentenze e quant’altro allorquando a Strasburgo non è prevista.

La legge Pinto deve essere ancora criticata per la soccombenza del cittadino nei confronti dello Stato che non è prevista dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo né dalla sua giurisprudenza.

Per tutti si cita Bertagna contro Stato italiano.

LEGGE 24 MARZO 2001, N.89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE

Articolo 1

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. L’articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332;

3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390;

4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Articolo 2

(Diritto all’equa riparazione)

1. Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione [1] .

2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

Articolo 3

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Articolo 4

(Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n.370

Pubblicato nella G.U. del 15.10.2001, n.240

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione. (GU n. 240 del 15-10-2001) in vigore dal: 16-10-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo; Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro i
quali abbiano gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea; Considerate le recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sanciscono l'irricevibilita' dei ricorsi aventi ad oggetto la durata ragionevole del processo, in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto in virtu' della legge citata; Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facolta' di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di analogo ricorso gia' presentato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, i ricorrenti potrebbero incorrere nella decadenza del termine loro assegnato per la presentazione della domanda; Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti alla valutazione di danni eventualmente subiti sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo; Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' prorogato sino al 18 aprile 2002. Art. 2. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2001

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriCastelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LEGGE 14.12.2001, N.432

Pubblicata nella G.U. del 14.12.2001, n.290

Articolo 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall’articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO LEGGE 11 MARZO 2001, N.28

"Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002


Articolo 1
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.".

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.".

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".

7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.".

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ", capo I, III e IV," e sono soppresse le parole: "e II,", nonche' l'ultimo periodo dalle parole: "il contributo" alle parole: "procedura civile.".

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella.".

10. Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".

11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".

Articolo 2
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

Articolo 3
Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle generalita' delle parti e del codice fiscale,".

Articolo 4
Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia' iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si e' avvalsa della facolta' di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Articolo 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

DOVE PRESENTARE LE DOMANDE

Il processo si è svolto in un Ufficio giudiziario facente parte del distretto della Corte di Appello di:

La domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo si propone alla Corte di Appello di:

Roma Perugia

Perugia Firenze

Firenze Genova

Genova Torino

Torino Milano

Milano Brescia

Brescia Venezia

Venezia Trento

Trento Trieste

Trieste Bologna

Bologna Ancona

Ancona L’aquila

L’aquila Campobasso

Campobasso Bari

Bari Lecce

Lecce Potenza

Potenza Catanzaro

Cagliari Palermo

Palermo Caltanissetta

Caltanissetta Catania

Catania Messina

Messina Reggio Calabria

Reggio Calabria Catanzaro

Catanzaro Salerno

Salerno Napoli

Napoli Roma

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